Prima di affrontare più in dettaglio il tema del
processo decisionale nell'Unione Europea è necessario conoscere i tratti
essenziali delle istituzioni comunitarie. Il Parlamento Europeo è eletto dai
cittadini dell'Unione Europea e ne rappresenta gli interessi. A partire dal 1979
i suoi membri sono scelti direttamente dalla popolazione che il Parlamento
stesso rappresenta. Le elezioni si svolgono ogni cinque anni e tutti i cittadini
hanno diritto di votare e di candidarsi. Le ultime elezioni si sono svolte nel
giugno 2009. L'attuale Parlamento è costituito da 736
deputati provenienti dai
27 Paesi dell'Unione Europea. Il numero di eurodeputati per ogni Paese
è approssimativamente calcolato in funzione della popolazione di ciascuno di
essi. Il Trattato di Lisbona stabilisce che nessun Paese può avere meno di 6 o
più di 96 deputati. Il numero di deputati dell'attuale Parlamento Europeo è
stato stabilito prima dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione, ma sarà
modificato in occasione della prossima legislatura. Ad esempio, il numero di
eurodeputati della Germania scenderà da 99 a 96, mentre quello di Malta passerà
da 5 a 6. I membri del
Parlamento Europeo non sono riuniti in base alla provenienza nazionale, ma secondo
gruppi, che rappresentano i diversi punti di vista politici, anche con
riferimento all'integrazione europea (da quello più fortemente federalista a
quello apertamente euroscettico). Il Parlamento Europeo dispone per le sue
attività di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia). In
Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi, ovvero del Segretariato Generale.
Le riunioni generali del Parlamento, dette Sessioni Plenarie, si svolgono a
Strasburgo e talvolta a Bruxelles. A Bruxelles si tengono inoltre le riunioni
dei Comitati (le Commissioni Parlamentari). Il Parlamento ha molte funzioni: condivide con il Consiglio il
potere legislativo in molti settori d'intervento. Esercita il controllo
democratico sulle altre istituzioni dell'Unione e in particolare sulla
Commissione (organo del potere esecutivo); ha il potere di approvare o
respingere la nomina dei Commissari, e ha il diritto di censura sulla
Commissione nel suo insieme. Il Parlamento esercita il controllo
sulla Commissione tramite l'esame delle relazioni che essa gli sottopone e
interrogando i Commissari. Le Commissioni Parlamentari svolgono un ruolo
importante a questo proposito. Condivide con il
Consiglio il potere di bilancio dell'Unione Europea e può quindi incidere sulle
spese comunitarie; alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel
suo complesso. Un'apposita Commissione Parlamentare
verifica come vengono spese le risorse di bilancio e prepara il voto con cui
ogni anno il Parlamento decide se approvare il modo in cui la Commissione ha
gestito il bilancio dell'anno precedente. La
procedura legislativa pone il Parlamento Europeo e il Consiglio su un piano di
parità. In alcuni campi d'intervento (per esempio: agricoltura, politica
economica, visti ed immigrazione) il Consiglio delibera da solo ma è tenuto a
consultare il Parlamento. Il parere conforme del Parlamento è indispensabile
anche per le decisioni importanti, quali il consenso all'adesione di nuovi Paesi
all'Unione Europea. Inoltre, il Parlamento dà impulso alla normativa esaminando
il programma di lavoro annuale della Commissione, e studiando quali nuove leggi
possano essere necessarie. Gli eurodeputati esaminano le
petizioni presentate dai cittadini e istituiscono Commissioni d'inchiesta. Quando
i leader nazionali si incontrano ai vertici del Consiglio Europeo, il
Parlamento esprime il proprio parere sui problemi all'ordine del giorno. Il Trattato di Lisbona ha ampliato la gamma
di politiche in cui viene applicata la nuova procedura legislativa ordinaria,
dando così al Parlamento un maggiore potere di influenzare il contenuto delle
norme in settori quali l'agricoltura, la politica energetica, l'immigrazione e
i fondi dell'Unione Europea. ROBERTO
RAPACCINI
3/2/2013

3/2/2013