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Osservatorio Settimanale

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WEBMASTER: Roberto RAPACCINI

10 set 2012

8. IL PARLAMENTO EUROPEO


Prima di affrontare più in dettaglio il tema del processo decisionale nell'Unione  Europea è necessario conoscere i tratti essenziali delle istituzioni comunitarie. Il Parlamento Europeo è eletto dai cittadini dell'Unione Europea e ne rappresenta gli interessi. A partire dal 1979 i suoi membri sono scelti direttamente dalla popolazione che il Parlamento stesso rappresenta. Le elezioni si svolgono ogni cinque anni e tutti i cittadini hanno diritto di votare e di candidarsi. Le ultime elezioni si sono svolte nel giugno 2009. L'attuale Parlamento è costituito da 736 deputati provenienti dai 27 Paesi dell'Unione Europea. Il numero di eurodeputati per ogni Paese è approssimativamente calcolato in funzione della popolazione di ciascuno di essi. Il Trattato di Lisbona stabilisce che nessun Paese può avere meno di 6 o più di 96 deputati. Il numero di deputati dell'attuale Parlamento Europeo è stato stabilito prima dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione, ma sarà modificato in occasione della prossima legislatura. Ad esempio, il numero di eurodeputati della Germania scenderà da 99 a 96, mentre quello di Malta passerà da 5 a 6. I membri del Parlamento Europeo non sono riuniti in base alla provenienza nazionale, ma secondo gruppi, che rappresentano i diversi punti di vista politici, anche con riferimento all'integrazione europea (da quello più fortemente federalista a quello apertamente euroscettico). Il Parlamento Europeo dispone per le sue attività di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia). In Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi, ovvero del Segretariato Generale. Le riunioni generali del Parlamento, dette Sessioni Plenarie, si svolgono a Strasburgo e talvolta a Bruxelles. A Bruxelles si tengono inoltre le riunioni dei Comitati (le Commissioni Parlamentari). Il Parlamento ha molte funzioni: condivide con il Consiglio il potere legislativo in molti settori d'intervento. Esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni dell'Unione e in particolare sulla Commissione (organo del potere esecutivo); ha il potere di approvare o respingere la nomina dei Commissari, e ha il diritto di censura sulla Commissione nel suo insieme. Il Parlamento esercita il controllo sulla Commissione tramite l'esame delle relazioni che essa gli sottopone e interrogando i Commissari. Le Commissioni Parlamentari svolgono un ruolo importante a questo proposito. Condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell'Unione Europea e può quindi incidere sulle spese comunitarie; alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso. Un'apposita Commissione Parlamentare verifica come vengono spese le risorse di bilancio e prepara il voto con cui ogni anno il Parlamento decide se approvare il modo in cui la Commissione ha gestito il bilancio dell'anno precedente. La procedura legislativa pone il Parlamento Europeo e il Consiglio su un piano di parità. In alcuni campi d'intervento (per esempio: agricoltura, politica economica, visti ed immigrazione) il Consiglio delibera da solo ma è tenuto a consultare il Parlamento. Il parere conforme del Parlamento è indispensabile anche per le decisioni importanti, quali il consenso all'adesione di nuovi Paesi all'Unione Europea. Inoltre, il Parlamento dà impulso alla normativa esaminando il programma di lavoro annuale della Commissione, e studiando quali nuove leggi possano essere necessarie. Gli eurodeputati esaminano le petizioni presentate dai cittadini e istituiscono Commissioni d'inchiesta. Quando i leader nazionali si incontrano ai vertici del Consiglio Europeo, il Parlamento esprime il proprio parere sui problemi all'ordine del giorno.  Il Trattato di Lisbona ha ampliato la gamma di politiche in cui viene applicata la nuova procedura legislativa ordinaria, dando così al Parlamento un maggiore potere di influenzare il contenuto delle norme in settori quali l'agricoltura, la politica energetica, l'immigrazione e i fondi dell'Unione Europea. ROBERTO RAPACCINI

3/2/2013