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Osservatorio Settimanale

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WEBMASTER: Roberto RAPACCINI

11 set 2012

7. GLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA. INTRODUZIONE. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

INTRODUZIONE



L'Unione Europea non è uno Stato federale, né una confederazione di Paesi. E' un'istituzione sovranazionale con propri organi decisionali, un nuovo tipo di entità che non rientra in nessuna categoria giuridica classica. Essa si fonda su un sistema politico unico in costante evoluzione. Come si è visto nei post precedenti, i Trattati costituiscono il diritto primario, e sono la base di un corpo di atti normativi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini europei; questi atti normativi sono principalmente i Regolamenti, le Direttive e le Raccomandazioni adottate dalle istituzioni europee. Questi atti legislativi e, in maniera più generale, le politiche dell'Unione sono il risultato delle decisioni prese dal Consiglio, che rappresenta i Governi nazionali, dal Parlamento Europeo, che rappresenta i popoli d'Europa, e dalla Commissione Europea, organo espressione di un potere esecutivo, indipendente dai Governi e garante dell'interesse comune degli europei.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA


Il Consiglio dell'Unione Europea (o meglio, il Consiglio dei Ministri  europei  individuati in quanto responsabili, nei singoli
Stati dell'Unione, di una determinata materia all'ordine del giorno)[1] è il principale organo decisionale dell'Unione Europea. La Presidenza del Consiglio dei Ministri degli Esteri è permanente, ovvero  è assunta dall'Alto Rappresentante  per la Politica Estera e di Sicurezza dell'Unione Europea, mentre le altre riunioni sono presiedute dal Ministro competente del Paese che in quel momento ha la Presidenza di turno[2] (che dura sei mesi[3]). Ad esempio, il Consiglio di Ministri dell'Ambiente, se deve riunirsi nel momento in cui l'Estonia esercita la Presidenza, sarà presieduto dal Ministro dell'Ambiente estone. Il Consiglio Affari Generali assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio: prepara infatti le riunioni e ne assicura il seguito. Le riunioni dei Ministri sono precedute e preparate da quelle del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) dei Governi degli Stati Membri[4]. A livello tecnico le riunioni sono precedute da quelle dei gruppi di lavoro:: a seconda della questione all'ordine del giorno, ciascuno Stato Membro viene rappresentato da un rappresentate a livello ministeriale responsabile di quell'argomento (affari esteri, affari sociali, trasporti, agricoltura, ecc.), più il Commissario Europeo responsabile del tema in esame. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le formazioni di questa assise sono: Affari generali; Affari esteri; Affari economici e finanziari; Agricoltura e Pesca; Giustizia e Affari Interni; Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori; Competitività; Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia; Ambiente; Istruzione, Gioventù e Cultura. Il Consiglio esercita il potere legislativo, condiviso con il Parlamento Europeo in base a procedure di codecisione, di cui si dirà specificamente nei prossimi post.  Conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali tra l'Unione e uno o più Stati o organizzazioni internazionali, preventivamente negoziati dalla Commissione. Coordina le azioni degli Stati Membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Nonostante l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel regime transitorio che terminerà il 31 ottobre 2014 le decisioni saranno prese mediante l'attribuzione dei voti stabilita dal Trattato di Nizza[5]: dopo questo termine entrerà in vigore il sistema della doppia maggioranza, per cui una decisione a maggioranza qualificata dovrà avere il supporto del 55% degli Stati Membri (minimo di 15) che rappresentino il 65% della popolazione europea, in caso di proposta di atto presentato dalla Commissione, o del 72% degli Stati Membri (20/27), che rappresentino sempre il 65% della popolazione europea, qualora la proposta non abbia origine dalla Commissione o dall'Alto rappresentante. È  tuttavia previsto un ulteriore periodo transitorio, che terminerà il 31 marzo 2017, durante il quale ogni Stato, per la singola delibera, potrà richiedere l'applicazione del metodo di ponderazione dei voti. ROBERTO RAPACCINI

25.01.2013


[1]Il Consiglio dell'Unione Europea non va confuso con il Consiglio Europeo, che è la riunione dei Capi di Stato o di Governo degli Stati Membri, assistiti dai Ministri degli Esteri e integrata dal Presidente della Commissione Europea, convocata periodicamente per esaminare le principali problematiche comuni. Si tratta del massimo organo politico dell'Unione Europea, per cui le sue riunioni vengono spesso denominate "vertici europei". Non va confuso nemmeno con il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione intergovernativa a sé, distinta dall'Unione Europea, e non va confuso con gli organi di quest'ultima. Il Consiglio d'Europa - il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea, e di favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali - fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e conta oggi 47 Stati Membri. La sede istituzionale è a Strasburgo in Francia. Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati Membri; annovera, tra le sue prime realizzazioni, l'adozione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

[2] Art. 16(9) del Trattato sull'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona.

[3] L'ordine di rotazione della Presidenza viene stabilito dal Consiglio all'unanimità (art. 203 Trattato Comunità Europea). Dall'inizio del 2007 è in funzione il sistema della Presidenza sotto forma di trio, per cui tre Presidenze di turno consecutive si coordinano e cercano di assicurare una certa coerenza per il ciclo di diciotto mesi in cui vengono detenute. La Presidenza di turno del Consiglio è assistita da un Segretariato Generale.

[4] Normalmente sono i Diplomatici dei Paesi Membri accreditati presso l'Unione Europea.


[5] Il Trattato di Nizza prevede che le deliberazioni vengano adottate a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità a seconda della materia in discussione. Nella maggior parte degli altri casi è previsto l'uso del voto a maggioranza qualificata, il che significa che una decisione del Consiglio viene adottata solo se ottiene un determinato numero di voti a favore. Il numero di voti di cui dispone ogni Stato Membro è ponderato sulla base della rispettiva popolazione.