Per far fronte alla mancata ratifica
della Costituzione Europea e all'esigenza di una riforma istituzionale
dell'Unione Europea, i Paesi Membri hanno adottato il Trattato di Lisbona,
entrato in vigore il primo dicembre
2009. Il Trattato di Lisbona modificava il Trattato
sull’Unione Europea e il Trattato che aveva istituito la Comunità Europea,
senza tuttavia sostituirli. Il nuovo Trattato ha apportato le modifiche la cui necessità si era evidenziata
in questi anni di vita
dell'Unione. Si cercò innanzitutto di dare un ruolo più
significativo al Parlamento Europeo, in
grado ora di assicurare più democrazia e trasparenza. In particolare, al
Parlamento Europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’Unione, vennero
attribuiti poteri in materia di bilancio e di legislazione e con riguardo agli accordi
internazionali. Anche i Parlamenti nazionali sono adesso maggiormente coinvolti
nell'attività comunitaria, essendo stata ribadita la stretta applicazione del
principio della sussidiarietà. Venne prevista la possibilità dell'iniziativa normativa
popolare, promossa da parte di almeno un milione di cittadini europei, per
stimolare la Commissione Europea a presentare proposte. Per la prima volta, il
Trattato di Lisbona riconobbe espressamente agli Stati Membri la possibilità di
uscire dall’Unione. Vennero ridisegnate alcune competenze ed attribuzioni per
assicurare un'adeguata efficienza. In proposito, furono semplificati e
razionalizzati i metodi di lavoro e le procedure di voto. Venne ampliata
l'applicazione delle decisioni a maggioranza qualificata in seno al Consiglio,
rispetto al principio dell'unanimità. Dal 2014 il calcolo della maggioranza
qualificata sarà fondato sulla doppia maggioranza, quella degli Stati membri e quella
della popolazione. La doppia maggioranza è raggiunta quando una decisione è
approvata da almeno il 55% degli Stati Membri che rappresentino almeno il 65%
della popolazione dell'Unione. Fu istituita la figura del Presidente del
Consiglio Europeo con un mandato di due anni e mezzo; fu previsto un legame fra
l'individuazione del Presidente della Commissione e l'esito delle elezioni,
nonché norme più chiare in materia di cooperazione rafforzata e in ambito
finanziario. Da allora costituiscono oggetto di tutela le libertà e i principi
sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali. Oltre a tutelare le libertà fondamentali, furono considerate la
libertà politica, quella economica e quella sociale dei cittadini europei. Fu
stabilito che l'Unione e gli Stati Membri devono agire congiuntamente in uno
spirito di solidarietà quando un Paese è
oggetto di un attacco terroristico o è vittima di una calamità. Si consentì all'azione
dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia di rendere più
incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo. Venne rafforzato il ruolo
internazionale dell'Europa, che ora ha una definita personalità giuridica 'esterna'.
L'azione 'esterna' ha come punto di riferimento l'Alto Rappresentante
dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è anche Vicepresidente
della Commissione. La personalità
giuridica unica conferita all’Unione ne rafforza il potere negoziale, potenziando
ulteriormente la sua azione in ambito internazionale e rendendola un partner
più visibile per i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Nei post che
seguiranno, esaminando le istituzioni europee, le loro attribuzioni, i
procedimenti decisionali, le politiche comunitarie, risulteranno maggiormente
concrete le novità del Trattato di Lisbona. ROBERTO RAPACCINI