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Osservatorio Settimanale

Elenco dei Post

WEBMASTER: Roberto RAPACCINI

12 set 2012

6. BREVI CENNI STORICI – 5. Il Trattato di Lisbona




Per far fronte alla mancata ratifica della Costituzione Europea e all'esigenza di una riforma istituzionale dell'Unione Europea, i Paesi Membri hanno adottato il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il primo dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona modificava il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che aveva istituito la Comunità Europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo Trattato ha apportato  le  modifiche la cui necessità si era evidenziata in questi anni di vita dell'Unione. Si cercò innanzitutto di dare un ruolo più significativo al Parlamento Europeo,  in grado ora di assicurare più democrazia e trasparenza. In particolare, al Parlamento Europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’Unione, vennero attribuiti poteri in materia di bilancio e di legislazione e con riguardo agli accordi internazionali. Anche i Parlamenti nazionali sono adesso maggiormente coinvolti nell'attività comunitaria, essendo stata ribadita la stretta applicazione del principio della sussidiarietà. Venne prevista la possibilità dell'iniziativa normativa popolare, promossa da parte di almeno un milione di cittadini europei, per stimolare la Commissione Europea a presentare proposte. Per la prima volta, il Trattato di Lisbona riconobbe espressamente agli Stati Membri la possibilità di uscire dall’Unione. Vennero ridisegnate alcune competenze ed attribuzioni per assicurare un'adeguata efficienza. In proposito, furono semplificati e razionalizzati i metodi di lavoro e le procedure di voto. Venne ampliata l'applicazione delle decisioni a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, rispetto al principio dell'unanimità. Dal 2014 il calcolo della maggioranza qualificata sarà fondato sulla doppia maggioranza, quella degli Stati membri e quella della popolazione. La doppia maggioranza è raggiunta quando una decisione è approvata da almeno il 55% degli Stati Membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. Fu istituita la figura del Presidente del Consiglio Europeo con un mandato di due anni e mezzo; fu previsto un legame fra l'individuazione del Presidente della Commissione e l'esito delle elezioni, nonché norme più chiare in materia di cooperazione rafforzata e in ambito finanziario. Da allora costituiscono oggetto di tutela le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali. Oltre a tutelare le  libertà fondamentali, furono considerate la libertà politica, quella economica e quella sociale dei cittadini europei. Fu stabilito che l'Unione e gli Stati Membri devono agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà quando  un Paese è oggetto di un attacco terroristico o è vittima di  una calamità. Si consentì all'azione dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia di rendere più incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo. Venne rafforzato il ruolo internazionale dell'Europa, che ora ha una definita personalità giuridica 'esterna'. L'azione 'esterna' ha come punto di riferimento l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è anche Vicepresidente della Commissione.  La personalità giuridica unica conferita all’Unione ne rafforza il potere negoziale, potenziando ulteriormente la sua azione in ambito internazionale e rendendola un partner più visibile per i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Nei post che seguiranno, esaminando le istituzioni europee, le loro attribuzioni, i procedimenti decisionali, le politiche comunitarie, risulteranno maggiormente concrete le novità del Trattato di Lisbona.  ROBERTO RAPACCINI

Testo del Trattato - clikka qui



16.1.2013