La Commissione Europea è l'organo esecutivo dell'Unione
Europea, analogamente ai Governi negli ordinamenti nazionali; è indipendente
dagli Stati Membri in quanto il suo ruolo consiste nel rappresentare e tutelare
gli interessi dell'Unione Europea nel suo complesso. Elabora proposte per nuove
leggi, garantendo l'attuazione delle politiche, la gestione dei programmi e l'impiego
dei fondi stanziati. I membri della Commissione sono chiamati Commissari. In
genere, i 27 Commissari - uno per Paese - hanno ricoperto cariche politiche nei
rispettivi Paesi d'origine e/o sono stati ministri; in qualità di
componenti
della Commissione si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse dell'Unione
Europea e a non ricevere istruzioni dai governi nazionali. Ogni cinque anni è nominata
una nuova Commissione. Ogni Commissario ha uno specifico ambito di competenza. Il
Presidente viene nominato dal Consiglio Europeo. Il Consiglio inoltre,
d'accordo con il Presidente eletto, designa gli altri Commissari. La
designazione di tutti i Commissari, compreso il Presidente, è soggetta all'approvazione
del Parlamento Europeo. Durante il mandato, essi sono responsabili dinanzi al
Parlamento, che ha la competenza esclusiva di destituire la Commissione. Il
lavoro quotidiano della Commissione è svolto dai suoi funzionari, ovvero
personale amministrativo, giuristi, economisti, traduttori, interpreti,
personale di segreteria ecc., strutturati in servizi chiamati Direzioni Generali.
Il termine Commissione si riferisce
ai 27 Commissari, al personale permanente o all'istituzione stessa.

In
particolare:
·
La designazione del Presidente della Commissione è
sottoposta all'approvazione del Parlamento;
·
Il Presidente designato, di comune accordo con i
Governi degli Stati Membri, sceglie gli altri componenti della Commissione;
·
Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata l'elenco
dei candidati designati come Commissari e lo comunica al Parlamento Europeo per
l'approvazione;
·
Il Parlamento procede all'audizione di ogni candidato
e vota un parere sull'intero collegio;
·
Dopo il voto di approvazione del Parlamento, la nuova
Commissione è nominata ufficialmente dal Consiglio a maggioranza qualificata.
La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma dispone anche di uffici in Lussemburgo, di Rappresentanze in tutti i Paesi dell'Unione, e di delegazioni in molte capitali del mondo.
La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma dispone anche di uffici in Lussemburgo, di Rappresentanze in tutti i Paesi dell'Unione, e di delegazioni in molte capitali del mondo.
1. Atti legislativi
La Commissione ha il diritto d'iniziativa, ossia la competenza a redigere proposte di atti normativi che dovrà poi presentare al Parlamento e al Consiglio. L'obiettivo di queste proposte deve essere la difesa degli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini, non quello di singoli Paesi. La Commissione si avvale della consulenza di esperti, nell'ambito dei comitati e dei gruppi di lavoro, talvolta distaccati dagli Stati Membri. I servizi della Commissione redigono una proposta di atto legislativo. Se la proposta trova concordi almeno 14 dei 27 Commissari, questa viene poi presentata al Consiglio e al Parlamento. Dopo aver discusso e modificato la proposta, decidono se approvarla o meno.
2. Politiche dell'Unione Europea e il Bilancio
In qualità di organo esecutivo dell'Unione europea, la
Commissione è responsabile della gestione del bilancio comunitario. Sebbene la
maggior parte della spesa sia compiuta in concreto dalle autorità nazionali e
locali, alla Commissione spetta una funzione di supervisione, mentre poteri di
controllo sono esercitate dalla Corte dei Conti europea. Obiettivo è garantire
una corretta gestione dei fondi stanziati. La Commissione ha il compito di dare
attuazione alle direttive politiche adottate dal Parlamento e dal Consiglio (ad
esempio, in materia di concorrenza la Commissione può autorizzare o vietare
fusioni societarie, o accertare che i Paesi non sovvenzionino attività
produttive nazionali in modo tale da provocare distorsioni della concorrenza). Congiuntamente
al Consiglio e al Parlamento, la Commissione stabilisce le priorità di spesa a
lungo termine dell'Unione Europea all'interno del quadro finanziario
dell'Unione.
3. Applicazione del diritto comunitario
La Commissione è custode dei Trattati, ovvero spetta
ad essa e alla Corte di Giustizia garantire che il diritto europeo sia
correttamente applicato in tutti gli Stati Membri. Se si scopre che uno Stato
non applica la normativa dell'Unione Europea correttamente, la Commissione
avvia il cosiddetto "procedimento d'infrazione" con una lettera
ufficiale al Governo interessato, nella quale sono comunicati i motivi per cui
si ritiene violato il diritto, fissando un termine entro il quale il Governo è
tenuto a fornire una risposta dettagliata. Nel caso in cui la procedura non
abbia esito positivo, cioè lo Stato non fornisca una giustificazione adeguata,
la Commissione rimette il caso alla Corte di Giustizia che ha la facoltà di
infliggere sanzioni pecuniarie. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli
Stati Membri e le istituzioni dell'Unione Europea.
4. Rappresentanza esterna dell'Unione Europea
La Commissione Europea nei contesti internazionali è
il portavoce dell'Unione Europea ed è
pertanto competente anche a negoziare accordi internazionali.
La Commissione è organizzata secondo dipartimenti,
denominati Direzioni Generali, responsabili di determinati settori. Il
coordinamento generale è garantito dal Segretariato Generale, che risponde
direttamente al Presidente. Le Direzioni Generali redigono le proposte
legislative che diventano tali solo se adottate dalla Commissione. Quando la
proposta è pronta, viene inserita nell'ordine del giorno di una riunione della
Commissione. Se almeno quattordici commissari su ventisette sono favorevoli, la
Commissione procede all'adozione della proposta, che è inoltrata al Consiglio e
al Parlamento Europeo.
La Commissione ha sede a Bruxelles e in Lussemburgo e
dispone di uffici (Rappresentanze) in tutti i Paesi dell'UE, nonché di Delegazioni
in diverse capitali del mondo.